IL MONDO NELLE TUE MANI

Sei appassionato di modellismo plastico?

Forse non lo sapevi ma anche nel Cantone Ticino dal 1988 é  attiva una sezione dell'IPMS, la prestigiosa associazione che in tutto il mondo riunisce plastimodellisti di aerei, mezzi militari, auto, figurini, navi, treni, fantascienza, fantasy e diorami di ogni genere, il tutto rigorosamente statico.

 

Cosa sono l'IPMS e l'AMT?

L'IPMS é l'International Plastic Modeller's Society fondata nel 1963 in Gran Bretagna con lo scopo di riunire in una associazione i plastimodellisti alfine di  scambiarsi esperienze; é presente in 32 nazioni con oltre 150'000 soci.
La sezione Svizzera, creata nel 1972, raggruppa sino ad ora oltre 300 membri.
La sezione ticinese si chiama AMT (Associazione Modellisti Ticinesi) e comprende più di una trentina di soci e amici sostenitori.

Cosa offre l'IPMS-AMT?
I soci beneficiano di numerosi vantaggi:

  • pubblicazione periodiche tecnico-modellistiche e informazioni di carattere generale legati alle attività dell'associazione.
  • possibilità di partecipare alle riunioni e conferenze.
  • scambi esclusivi di informazioni, riviste e modelli.
  • possibilità di sconti del 10% in negozi di modellismo con accordi di agevolazioni.
  • consulenza e dimostrazione di tecniche specifiche per la costruzione e verniciatura.
  • partecipazione a mostre, concorsi in Svizzera e all'estero.
  • visite a musei o ad altri siti di interesse specifico.
  • incontri con associazioni estere ed appassionati.
  • aperitivi, pranzi e cene ma più di tutto tanto divertimento in compagnia di amici.

Statuo dell'Associazione Modellisti Ticinesi (AMT)

L'AMT é affiliata al “International Plastic Modellers' Society Swiss Branch”

come “I.P.M.S Svizzera sezione Ticino”

 

STATUTO AMT 

Articolo 1 : Nome

1.1          L'Associazione Modellisti Ticinesi (AMT) è un'associazione ai sensi degli art.60 e seguenti del Codice Civile svizzero (CC). (L'I.P.M.S. Swiss Branch Riconosce l'AMT come: “I.P.M.S Svizzera sezione Ticino”).

1.2          L'AMT è un'istituzione d'utilità̀ pubblica; essa è apolitica ed è aconfessionale e non persegue alcuno scopo di lucro.

  

Articolo 2 : Scopi

L'AMT opera nel campo del modellismo, inteso come:

“Realizzazione di modelli in scala ridotta, generalmente in plastica”.

Essa segnatamente promuove:

2.1          La divulgazione del modellismo.

2.2          Lo scambio d'informazioni ed esperienze inerenti al modellismo.

2.3          Il contatto tra persone o associazioni terze che perseguono il medesimo scopo.

2.4     L'organizzazione d'incontri, manifestazioni, ecc...

 

Articolo 3 : Sede

3.1    La sede dell'associazione è in via Ronchetto 16, 6900 Lugano.

 

 

Articolo 4 : Durata

4.1         La durata dell'associazione è illimitata fin tanto che sia possibile perseguire gli scopi per cui si è creata. (vedi art. 2 e art.11)

 

Articolo 5 : Soci 

5.1          L'associazione comprende:
a) Soci ordinari
b) Soci sostenitori (Simpatizzanti AMT)
c) Soci Juniores (Minori di 18 anni)

5.2          Possono divenire membri tutte le persone fisiche, a condizione per scritto di una domanda d'ammissione.

5.3        Ogni membro si impegna a partecipare regolarmente alle riunioni, così come alle diverse manifestazioni organizzate dall'associazione stessa o a motivare l'eventuale assenza.

5.4          I membri Juniores hanno gli stessi diritti e doveri dei membri ordinari ma non possono: Votare durante l'assemblea generale, essere eletti nel comitato e rappresentare l'associazione.

5.5          I membri simpatizzanti hanno gli stessi diritti e doveri dei membri ordinari ma non possono:
Votare durante l'assemblea generale, essere eletti nel comitato e rappresentare l'associazione.

5.6          Per diventare membro onorario, ogni persona fisica deve essere proposta dal comitato ed attribuita per votazione dall'assemblea generale.

5.7     La notifica di membro implica l'adesione al presente statuto, cosi come alle decisioni prese dal comitato e dall'assemblea generale dell'associazione.

5.8          I membri non sono direttamente responsabili dei debiti dell'associazione, rispondono unicamente per le attività sociali.

5.9          L'espulsione e la perdita della qualità di membro avvengono:

a) per mezzo di dimissioni notificate per scritto al comitato.

b) a causa di decesso.

c) per la mancanza di pagamento della tassa sociale nei termini previsti anno per anno.

d) per esclusione; la stessa può essere proposta dal comitato, senza la necessità di indicarne i motivi.

5.10       I membri dimissionari o esclusi perdono tutti i diritti e l'avere sociale.

5.11       I membri dimissionari o esclusi non hanno alcuna facoltà di rappresentare l’associazione e di spacciarsi per membri ancora attivi.

 

Articolo 6 : Introiti

6.1          Gli introiti dell'associazione sono basati su:

a) tassa sociale di tutti i membri, che sarà stabilita anno per anno, dall'assemblea generale su proposta del comitato.

b) guadagni dovuti a manifestazioni.

c) donazioni, lasciti, sovvenzioni, contributi diversi, dei quali potrà beneficiare l'associazione, accettati dal comitato.

6.2          Gli introiti sono regolati dal cassiere secondo gli articoli 8.5 e 8.6 del presente statuto. 

 

Articolo 7 : Organizzazione

7.1          Gli organi dell'associazione sono:

a) L'Assemblea Generale

b) Il Comitato 

 

Articolo 8 : Assemblea generale

8.1          L'assemblea generale, formata da tutti i membri, si riunisce quando necessita, al minimo una volta per anno nella data e nel luogo deciso dal comitato.

8.2          E' convocata in riunione ordinaria o straordinaria secondo decisione del comitato o su richiesta scritta di 1/5 di tutti i membri.

8.3            La convocazione deve essere indirizzata a tutti i membri, un mese prima della data dell'assemblea; deve indicare l'ordine del giorno e menzionare i termini entro i quali le proposizioni individuali devono essere inviate per scritto al comitato.

8.4          Tutti i membri hanno diritto ad un voto.

8.5           L'assemblea generale esercita tutte le competenze che sono state attribuite al comitato; sia l'elezione del Presidente e i membri del comitato, sia i rappresentanti (delegati) all'Assemblea dei Delegati Nazionale; deve approvare i differenti rapporti e nominare l'organo di controllo dei conti.

8.6          L'assemblea generale da scarico dei differenti organi di gestione.

8.7          Le decisioni sono prese per votazione in maggioranza semplice; in caso di parità di voto, il presidente ha diritto ad un secondo voto.

8.8          Ogni qualvolta vi siano delle decisioni o proposte inerenti le modifiche degli statuti, esse devono essere votate dalla maggioranza dei due terzi dei soci attivi presenti all'assemblea. 

 

Articolo 9 : Comitato

9.1           Il comitato, eletto per due anni, da parte dell'assemblea generale si compone di almeno 4 membri , di essi uno è il presidente che nel contempo è pure presidente dell'associazione, vi sono poi un vice presidente, un segretario, un tesoriere, un porta voce ed un numero variabile di membri proporzionali al numero degli iscritti all'associazione. Le cariche non sono cumulabili, tranne che nel caso del vice presidente che può ricoprire una sola carica in più tranne quella di cassiere.

9.2          Il comitato dirige e rappresenta l'associazione e si occupa di tutto quanto, in maniera generale, concerne e interessa l'associazione.

9.3          Il comitato si riunisce quando necessita ma almeno tre volte per anno.

 

Articolo 10 : Modifica degli statuti

10.1     Ogni modifica degli statuti è proposta dal comitato o per mezzo di domanda scritta, da parte     di 1/5 di tutti i membri.

10.2     La decisione d'approvare gli statuti deve essere votata dall'assemblea generale con una maggioranza dei due terzi dei soci attivi presenti. (art. 8.8) 

 

Articolo 11 : Scioglimento dell'associazione

L'associazione sarà sciolta:

a) per decisione dell'assemblea generale, specificatamente convocata a questo scopo quale assemblea straordinaria, con la maggioranza dei 3/4 dei membri presenti.

b) In caso d’insolvibilità.

c) Se non può essere costituita secondo gli statuti.

La parte attiva restante dopo la liquidazione dei conti, sarà donata ad una associazione avente scopi analoghi oppure ad una associazione assistenziale scelta dal comitato ed accettata dall'assemblea straordinaria. 

 

Articolo 12 : Foro

Tutte le controversie che si riferiscono ai diritti e doveri dell'associazione, saranno competenza del foro di Lugano città; il diritto applicabile sarà esclusivamente il diritto svizzero. 

 

Articolo 13 : Disposizioni Transitorie

Il presente statuto é stato adottato, per la prima volta, in data 30 aprile 1992.

 

Il presente statuto è stato modificato in data 01 gennaio 2011.

 

Statuti IPMS - CH

Statutes IPMS-CH

Satzung IPMS-CH

Statuts IPMS-CH